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L'intero documento richiede uno studio attento, per capire esattamente quale suggerimento si stia offrendo al Santo Padre, in accordo con la natura del Sinodo, "nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica" (can. 342). La sezione intitolata "Discernimento e integrazione" (paragrafi 84-86), è comunque di immediata preoccupazione, a motivo della mancanza di chiarezza in una importante questione di fede: l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, che la fede e la ragione insegnano a tutti gli uomini.
1) INTEGRAZIONE E' UN TERMINE MONDANO
Prima di tutto, il termine "integrazione", è un termine mondano, teologicamente ambiguo. Non vedo come possa essere "la chiave dell'accompagnamento pastorale di coloro che vivono in unioni matrimoniali irregolari". La chiave interpretativa della loro cura pastorale dev'essere la comunione fondata sulla verità del matrimonio in Cristo, che dev'essere onorato e messo in pratica, anche se uno dei due coniugi è stato abbandonato attraverso il peccato dell'altro. La grazia del Sacramento del Matrimonio rafforza il coniuge abbandonato per vivere fedelmente il vincolo matrimoniale, continuando a cercare la salvezza del coniuge che ha abbandonato l'unione matrimoniale. Ho conosciuto dalla mia infanzia e continuo ad incontrare fedeli cattolici il cui matrimonio è stato in qualche modo interrotto, ma che, credendo nella grazia del Sacramento, continuano a vivere nella fedeltà al loro matrimonio. Essi guardano alla Chiesa per un accompagnamento che li aiuti a restare fedeli alla verità della Chiesa nella loro vita.
2) CITAZIONE FUORVIANTE
In secondo luogo, la citazione dal n. 84 di Familiaris Consortio è fuorviante. All'epoca del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia del 1980, come nel corso della storia della Chiesa, ci sono sempre state pressioni per accettare il divorzio, a causa delle situazioni dolorose di coloro che vivono in situazioni irregolari, cioè di coloro la cui vita non è in accordo con la verità di Cristo sul matrimonio, verità che egli ha proclamato nei Vangeli (Mt 19, 3-12; Mc 10, 2-12). Mentre nel n. 84 il Papa San Giovanni Paolo II riconosce le differente situazioni di coloro che vivono in unioni irregolari e spinge i pastori e l'intera comunità ad aiutarli come veri fratelli e sorelle in Cristo in virtù del Battesimo, così conclude: "la Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati". Quindi spiega la ragione di questa prassi: "il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia". Il Papa fa notare correttamente che una prassi differente indurrebbe i fedeli "in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio".
3) LEGGI IMMUTABILI
In terzo luogo, la citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1735) sull'imputabilità dev'essere interpretato nel senso della libertà che "rende l'uomo responsabile dei suoi atti, nella misura in cui sono volontari" (CCC, n. 1734). L'esclusione dai Sacramenti di coloro che vivono in situazioni irregolari non costituisce un giudizio circa la loro responsabilità per la rottura del vincolo matrimoniale, al quale sono legati. E' piuttosto il riconoscimento oggettivo di questo legame. La Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 24 giugno 2000, che pure viene citato, è in totale accordo con l'insegnamento e la prassi costanti della Chiesa a riguardo, citando il n. 84 di Familiaris Consortio. Questa Dichiarazione chiarifica la finalità del colloquio con un sacerdote in foro interno, che è, secondo le parole del Papa San Giovanni Paolo II, "una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio" (Familiaris Consortio, n. 84). La disciplina della Chiesa provvede ad una continua assistenza pastorale per coloro che vivono in unioni irregolari e che "per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione" così che possano vivere in piena continenza, nella fedeltà alla verità di Cristo (Familiaris Consortio, n. 84).
Nota di BastaBugie: ecco un estratto dalla Relatio Finale del Sinodo 2015 nei punti chiave che fanno discutere.
84. I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo. La logica dell'integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate. Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo. Quest'integrazione è necessaria pure per la cura e l'educazione cristiana dei loro figli, che debbono essere considerati i più importanti. Per la comunità cristiana, prendersi cura di queste persone non è un indebolimento della propria fede e della testimonianza circa l'indissolubilità matrimoniale: anzi, la Chiesa esprime proprio in questa cura la sua carità.
85. San Giovanni Paolo II ha offerto un criterio complessivo, che rimane la base per la valutazione di queste situazioni: «Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido» (FC, 84). È quindi compito dei presbiteri accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l'unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno.
Inoltre, non si può negare che in alcune circostanze «l'imputabilità e la responsabilità di un'azione possono essere sminuite o annullate» (CCC, 1735) a causa di diversi condizionamenti. Di conseguenza, il giudizio su una situazione oggettiva non deve portare ad un giudizio sulla «imputabilità soggettiva» (Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione del 24 giugno 2000, 2a). In determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso. Perciò, pur sostenendo una norma generale, è necessario riconoscere che la responsabilità rispetto a determinate azioni o decisioni non è la medesima in tutti i casi. Il discernimento pastorale, pure tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi.
86. Il percorso di accompagnamento e discernimento orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che nella stessa legge non c'è gradualità (cf. FC, 34), questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa.
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