BastaBugie n�15 del 08 febbraio 2008 | |
LA LEGGE SULL'ABORTO PERMETTE SCELTE EUGENETICHE Nuovi miti e leggende sulla 194: “Non è una legge eugenetica”. Ovvero: fin dove si può arrivare quando si comincia a difendere una legge ingiusta. Autore: Mario Palmaro Continua la diffusione attraverso i mass media di false informazioni sulla legge 194 del 1978. E’ un vero e proprio filone mitologico, che tende ad accreditare un’interpretazione fantasiosa della legge sull’aborto. Interpretazioni che fanno a pugni con la realtà delle cose, e che sentiamo il dovere di smascherare. In fondo, la nostra associazione si chiama “Verità e Vita”, non “Falsità e aborto”. Dunque, dicevamo, ecco diffondersi da alcune settimane una nuova leggenda aurea, secondo cui la 194 non ammetterebbe una selezione eugenetica dei figli. Lo scrive ad esempio Avvenire del 25 gennaio scorso, in un editoriale che giustamente attacca il professor Veronesi (favorevole all’eliminazione degli embrioni difettosi). Nello stesso articolo, però, si può leggere che “nella normativa italiana del dopoguerra l’eugenetica non è mai stata introdotta: non la prevede la legge 194 che regolamenta l’aborto, e neppure la legge 40.” Ora, qui si tratta di ristabilire la realtà dei fatti. La legge 194 prevede che, dopo i primi novanta giorni, l’aborto possa essere praticato con delle restrizioni. Fra l’altro, si può abortire se le condizioni patologiche del nascituro possono costituire un pericolo per la salute psico-fisica della madre. Si tratta di un abile escamotage tecnico giuridico, attraverso il quale il legislatore ha evitato la censura della Corte costituzionale. Se la 194 avesse dichiarato direttamente che i figli “tarati” sono eliminabili, avrebbe contraddetto il fondamentale principio di eguaglianza. Ma si tratta, appunto, di una foglia di fico. Che può ingannare solo i buontemponi o le persone in mala fede. Qual è l’elemento oggettivo che legittima l’intervento abortivo nei casi di malattia del nascituro? Non è forse proprio la patologia del concepito? E’ a partire dall’accertamento di questo fatto che la legge “sdogana” l’uccisione del malato non ancora nato. Donna, tutto si fa per te. Giuliano Ferrara, nell’ambito della sua moratoria, insiste giustamente sulla vergogna costituita dall’aborto praticato in alcune regioni del mondo per eliminare figli di sesso femminile. Ha ragione: una vera vergogna. Proviamo allora a fare un esperimento. Mettiamo che una madre italiana – magari sotto la pressione di un ambiente rurale ancora retrivo e ottusamente maschilista - chieda l’aborto dopo il terzo mese, perché ha scoperto che aspetta una bambina. “Ho già cinque figlie femmine – dice lei – e qua in campagna abbiamo bisogno di braccia maschili. Un’altra donna non ce la voglio. Metterebbe in crisi la mia salute psico-fisica.” Ovviamente, di fronte a un ragionamento del genere tutta l’opinione pubblica si solleverebbe, i medici si straccerebbero il camice, e tutti insieme appassionatamente – pro life, neo pro life, pro choice, e pro domo sua – urlerebbero scandalizzati. Per quale motivo? Perché il sesso del nascituro non è considerato un motivo serio per abortire. Anzi, sarebbe giudicata un’odiosa discriminazione. La donna rurale si arrangi: dovrà farsi passare le sue paturnie e tenersi la figlia femmina. Se però la stessa donna avesse detto: “non voglio far nascere quella figlia femmina, perché in quanto femmina ha molte più probabilità di sviluppare una certa patologia ereditaria”, allora non ci sarebbe nulla da ridire. E la 194 potrebbe dispiegare le sue umanitarie potenzialità. Questa non è eugenetica? E che cos’è, allora? Il paradosso della suocera: L’eliminazione della suocera non può essere attuata per antipatia personale o per motivi ereditari. Art. 2 Quando la suocera ha più di 95 anni, la sua soppressione può essere autorizzata sulla base della semplice richiesta del genero, o di altri parenti e affini interessati. Il certificato viene rilasciato da un consultorio familiare o dal medico curante. Il genero o il parente ha sette giorni di tempo per riflettere, dopo di che può ottenere la prestazione. Le linee guida del Ministero della Salute stabiliranno i casi di urgenza, in cui non sarà necessario attendere i sette giorni. Art. 3 Quando la suocera ha meno di 95 anni, la sua soppressione può essere autorizzata soltanto se, a causa della condizione patologica, degli handicap, delle infermità, o del suo pessimo carattere, la sua presenza costituisca un serio pericolo per la salute psico-fisica del genero o di altri parenti e affini interessati. Art. 4 Lo Stato promuove le iniziative volte all’assistenza del genero (o di altri parenti e affini interessati), miranti soprattutto a rimuovere le cause per cui intende procedere alla soppressione della suocera, senza tuttavia esercitare alcuna pressione psicologica sulla sua libera scelta. Art. 5 La figlia della suocera potrà essere sentita con valore meramente consultivo, solo se il genero lo ritiene opportuno. Art. 6 Nel caso in cui la soppressione della suocera avvenga fuori dai casi previsti dalla presente legge, i medici e il personale sanitario sono puniti con la reclusione fino a cinque anni. Il genero è punito con una tirata d’orecchie, e con l’obbligo di appendere in ufficio una foto a colori della suocera. (…) Di fronte a una legge come questa, quale sarebbe la prima idea che vi viene in mente? Applichiamo le sue parti buone. Oppure: è una legge che nasce con buone intenzioni. O ancora: cribbio, ma questa non è affatto una legge eugenetica. Meditate, gente. Meditate. |
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