BASTA PADRINI E MADRINE SOLO PER LE FOTO
Vista la difficoltà a trovare padrini con i requisiti richiesti, alcune diocesi (tra cui Ventimiglia-Sanremo e Palermo) hanno eliminato questa figura per battesimi e cresime, mentre quella di Genova ha messo un freno
Autore: Federica Di Vito
È frequente che nell'immaginario comune la scelta dei padrini sia legata unicamente alla relazione affettiva con i genitori del battezzando, con il risultato che questi durino il tempo della cerimonia. Ma c'è chi sta mettendo alcuni paletti. Dopo il decreto di un anno fa di monsignor Suetta vescovo di Ventimiglia-Sanremo, che prevedeva la sospensione di padrini e madrine per battesimi e cresime, poiché «nel contesto odierno la loro presenza risulta spesso una sorta di adempimento formale o di consuetudine sociale», anche la diocesi di Genova mette un freno alla scelta dei genitori. «A coloro che sono chiamati a svolgere il servizio di padrino e di madrina è chiesto di far parte della Comunità cristiana, attraverso un cammino di Fede condiviso con altri fratelli», spiega il decreto firmato da Monsignor Tasca, «e che comprenda anche in modo graduale la santa messa domenicale, un momento di riscoperta o approfondimento della fede, di nutrimento spirituale, di condivisione con i fratelli e di servizio nella carità». Il decreto arcivescovile entrerà in vigore con l'inizio del prossimo anno pastorale, il 3 dicembre 2023, prima domenica di Avvento. La nuova procedura sarà prevista inizialmente per una fase sperimentale della durata di un triennio. La Diocesi ha poi spiegato che «ogni comunità e ogni pastore saprà offrire occasioni per realizzare tutto ciò secondo la possibilità della parrocchia e quanto potrà essere suggerito dalla creatività pastorale. Tra i possibili cammini da proporre, si suggeriscono momenti di ascolto e condivisione della parola di Dio secondo modalità indicate attraverso appositi strumenti forniti dall'ufficio catechistico diocesano».
REQUISITI DEL PADRINO O MADRINA Inoltre, il decreto specifica che a quelle persone «indicate dalla famiglia che, pur non avendo i requisiti prescritti, esprimono pur sempre una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa, si può, eventualmente, offrire l'opportunità di prendere parte alla Celebrazione solo come testimoni del Rito sacramentale» e che «in tal caso, sul Registro dei Battesimi e delle Cresime si indichi come "testimone" la persona scelta». Se ci appelliamo al diritto canonico, risaliamo all'origine della scelta del padrino. San Tommaso d'Aquino ricorderà che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale e, come in questa il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, così in quella spirituale c'è bisogno di qualcuno che lo istruisca nella fede e nella vita cristiana (Summa Th. III, q. 67, a. 7). Pertanto, codice di diritto canonico alla mano, ecco i requisiti del padrino o madrina: «Ogni cattolico che abbia ricevuto la Confermazione e l'Eucaristia, che abbia compiuto i 16 anni e che conduca, per quanto possibile, una vita conforme alla fede, può fare da padrino/madrina nel rito del Battesimo. [...] Non possono fare perciò da padrini quelle persone che: sono sposate solo civilmente, sono conviventi, sono divorziate, sono separate ma convivono con un altro partner» (Cf Codice di diritto canonico, 874).
I BAMBINI APPRENDONO PER IMITAZIONE Secondo la tradizione della Chiesa i padrini sono membri della comunità cristiana che presentano colui che deve essere battezzato o cresimato, li accompagnano nel loro itinerario di formazione e ne garantiscono la preparazione con serietà e sincerità. Il rischio è quello di pensare che qui si voglia far rispettare semplicemente uno sterile elenco di requisiti, ma, come ogni norma canonica, la verità è molto più profonda. Se quindi è palese che i bambini apprendano per imitazione e che la loro fonte di ispirazione primaria è l'esempio dell'adulto di riferimento, ecco che il cuore di questo elenco risulta più chiaro. I padrini si affiancano al genitore per rendere manifesta la presenza della Chiesa come madre che presenta e accoglie i nuovi figli, la loro vicinanza non può così concludersi con il Rito del Battesimo e non può limitarsi alle foto di rito e ai regali infiocchettati, ma è necessaria una presenza duratura chiamata a dare una decisa e costante testimonianza di fede. Allora se nell'elenco delle necessità da soddisfare dei nostri figli trovano spazio una scuola di alto livello, almeno una lingua straniera e un'alimentazione quanto più varia ed equilibrata, non si capisce perché la scelta del padrino e della madrina non debba ricevere la stessa attenzione. O ben superiore, mi verrebbe da dire. Perché qui è della crescita spirituale che si parla, della Vita eterna. E se perfetto qui non lo è nessuno, è anche vero che a monte della Grazia ricevuta per ogni nostro impegno, c'è sempre un'apertura, una disposizione, un sì che spetta solo a noi e senza il quale non possiamo portare nessun carico.
Nota di BastaBugie: anche l'Arcidiocesi di Palermo ha sospeso "ad experimentum" il ruolo di padrino e madrina nel Battesimo e nella Cresima a partire dal 1° luglio 2023. Ecco il testo completo del decreto dell'Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice: Il ruolo del Padrino e della Madrina, in occasione della celebrazione dei Sacramenti del Battesimo e della Cresima, è un vero e proprio munus che la Chiesa affida ai fedeli che abbiano "l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico" (can. 874 §1,10) e che conducano una vita conforme alla fede e al compito che si assumono (cfr. can. 874 §1,30). Nel corso del tempo convenzioni sociali e abitudini consolidatesi hanno compromesso l'autentico significato di questo ufficio esercitato a nome e per mandato della Chiesa. Confuso spesso con relazioni di parentela - se non addirittura con legami ambigui - e relegato, il più delle volte, al solo momento rituale, ha perso l'originario significato di accompagnamento nella vita cristiana del battezzato e del cresimato, riducendosi a semplice "orpello coreografico" in una cerimonia religiosa. Da tempo, ormai, si discute sull'opportunità o meno di sospendere o abolire l'istituto del "padrinato", ritenuto, di fatto, non obbligatorio dallo stesso Codice di Diritto Canonico, che a tal proposito rimanda a una valutazione discrezionale significata dalla clausola "per quanto possibile" (cfr. cann. 872 e 892). Il superamento della cognatio spiritualis che, fondata su un'antica tradizione recepita dal Codice di Diritto Canonico del 1917, si instaurava tra padrini e figliocci, così come le mutate esigenze pastorali delle nostre comunità parrocchiali e la necessità di dare nuovo impulso alla prassi sacramentale, inducono a ripensare il ruolo del Padrino e della Madrina anche nella nostra Arcidiocesi. Pertanto, alla luce di tali considerazioni: VISTA la normativa liturgica vigente riguardo l'ufficio dei Padrini, come definita nelle Premesse al Rito del Battesimo dei Bambini (1970) al n. 6; nelle Premesse al Rito della Confermazione (1972) ai nn. 5-6 e nelle Premesse al Rito dell'lniziazione Cristiana degli Adulti (1978) ai nn. 8-10; TENUTE PRESENTI le disposizioni del Codice di Diritto Canonico riguardanti l'ufficio dei padrini nella celebrazione del Battesimo (cfr. cann. 872 - 874) e della Confermazione (cfr. cann. 892 - 893); CONSIDERATO che la normativa codiciale recepisce e precisa, ampliandole, le disposizioni dei libri liturgici, appena richiamate; ALLA LUCE di esperienze analoghe avviate in diverse diocesi italiane; SENTITO il parere del Consiglio Presbiterale nella sessione dell' 1/03/2022 e del Consiglio Pastorale Diocesano in quella dell' 11/03/2022; CONSIDERATO che, ai sensi dei richiamati cann. 872 e 892, l'ufficio dei padrini nella celebrazione del Battesimo e della Confermazione, come detto in premessa, non ha carattere di essenzialità; DISPONGO 1. È sospeso «ad experimentum», dal 1° luglio 2023 e per la durata di un triennio, l'ufficio di Padrino e di Madrina nel Battesimo dei bambini, nella Confermazione degli adolescenti e degli adulti, nonché nell'lniziazione Cristiana degli adulti. 2. Nei riti rispettivi si ometta tutto quanto riguarda i Padrini. 3. I ministri ordinati, soprattutto i parroci, hanno la responsabilità di ottemperare alle presenti disposizioni e di illustrare adeguatamente ai fedeli le ragioni pastorali che hanno indotto a questa decisione. 4. Gli Uffici Liturgico e Catechistico, insieme al Servizio Catecumenale, hanno mandato di monitorare e verificare, durante questo triennio, l'andamento della nuova prassi e, contemporaneamente, di studiare possibili nuove forme di accompagnamento che richiamino e recuperino il vero senso ecclesiale dell'ufficio del padrino e della madrina. Palermo, dalla Sede Arcivescovile, 31 gennaio 2023
Titolo originale: Diocesi di Genova, stop a padrini e madrine prêt-à-porter Fonte: Sito del Timone, 23 febbraio 2023
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