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« Torna agli articoli di Massimo Introvigne
È durata ventiquattr’ore la nuova bufala americana lanciata dall’Associated Press contro il Papa. Anche i media più ostili, incalzati dagli esperti di diritto canonico, hanno fatto marcia indietro. Ma all’insegna del “calunniate, calunniate, qualche cosa resterà” agli utenti più distratti dei media rimarranno in testa solo i titoli secondo cui l’attuale Pontefice nel 1985 “protesse un prete pedofilo”.
Per capire il significato della lettera del 6 novembre 1985 del cardinale Ratzinger a mons. John Stephen Cummins (e non “Cummings”), vescovo di Oakland (California) occorre qualche semplice nozione di diritto canonico. La perdita dello stato clericale può avvenire (a) come pena comminata dal diritto canonico per delitti particolarmente gravi; oppure (b) su richiesta dello stesso sacerdote. Un sacerdote accusato o anche condannato per pedofilia può dunque perdere lo stato clericale (a) come pena per il suo delitto oppure (b) su sua richiesta, che il prete pedofilo può avere interesse ad avanzare per diversi motivi, per esempio per sfuggire alla sorveglianza della Chiesa (quello dello Stato talora è più blanda, come molte vicende provano) o anche perché vuole sposarsi. Nel primo caso si punisce il prete pedofilo. Nel secondo caso gli si fa un favore.
La pena per il delitto di pedofilia – la punizione – fino al 2001 era comminata dalle singole diocesi; la competenza è passata alla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2001. L’esame delle richieste di dispensa dallo stato clericale – il favore – invece già nel 1985 era di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Nel 1985 Stephen Miller Kiesle, sacerdote accusato di abusi su minori, è parte di due diversi procedimenti. Il primo riguarda l’indagine canonica suscettibile di portare alla dimissione dallo stato clericale di don Kiesle come pena per gli abusi compiuti. Questa indagine è di stretta competenza della diocesi di Oakland. La Congregazione per la Dottrina della Fede non c’entra, né se ne occupa.
Il secondo e diverso procedimento riguarda la richiesta dello stesso don Kiesle di una dispensa dallo stato clericale. Questa richiesta giunge sul tavolo della Congregazione per la Dottrina della Fede la quale, per una prassi che ha valore di regolamento, di fatto non concede la dispensa a chi non abbia compiuto i quarant’anni. Don Kiesle ne ha trentotto e il vescovo Cummins chiede alla Congregazione di fare un’eccezione perché, accogliendo la richiesta di Kiesle di essere ridotto allo stato laicale su sua domanda, Roma toglierebbe la diocesi di Oakland dall’imbarazzo di proseguire nell’indagine penale per gli abusi (indagine che, appunto, nel 1985 – prima delle modifiche procedurali del 2001 – era di stretta competenza della diocesi e su cui la Congregazione diretta dal cardinale Ratzinger non poteva intervenire). Se la Congregazione avesse accolto la domanda di Kiesle non avrebbe “punito” il sacerdote, ma gli avrebbe fatto un favore: infatti Kiesle voleva lasciare il sacerdozio in quanto intendeva sposarsi. È molto importante distinguere accoglimento di una domanda di dispensa dallo stato clericale, un beneficio accordato al sacerdote, di competenza della Congregazione, e dimissione dallo stato clericale come punizione, di competenza (fino al 2001) della diocesi e non di Roma.
Il cardinale Ratzinger, come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, risponde esprimendo simpatia per la delicata posizione del vescovo – cioè, in termini meno curiali, gli dice che capisce bene che al vescovo piacerebbe che fosse Roma a togliergli le castagne dal fuoco – ma ritiene che per il bene della Chiesa si debba rispettare rigorosamente la prassi, e cioè considerare che l’età del richiedente non permette di accogliere la sua richiesta di dispensa dallo stato clericale. “Considerando il bene universale della Chiesa” – il che evidentemente non significa “per evitare scandali” (del caso di abusi sessuali attribuiti a Kiesle si era parlato ampiamente in California, e lo scandalo c’era già stato) ma “per non creare un precedente che aprirebbe la porta a molte altre richieste di dispensa di sacerdoti di meno di quarant’anni” – il cardinale Ratzinger spiega al vescovo che si dovrà prudentemente attendere, come sempre avviene nel caso di richieste di sacerdoti che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età.
Nel frattempo la diocesi di Oakland potrà naturalmente proseguire la diversa indagine penale suscettibile di portare Kiesle alla dimissione dallo stato clericale non su sua richiesta ma come pena per gli abusi compiuti. Mentre la diocesi di Oakland continua a indagare su Kiesle – e lo esclude da attività di ministero – nel 1987 il sacerdote compie quarant’anni. A questo punto, come da prassi, la Congregazione accoglie la sua richiesta di riduzione allo stato laicale. Kiesle lascia l’esercizio del ministero sacerdotale e si sposa. È ben noto alle autorità di polizia come personalità disturbata e sospetto di abusi su minori. Le vicende di Kiesle successive al 1987 evidentemente non coinvolgono nessuna responsabilità della Chiesa, ma solo dei tribunali civili e della polizia. Se ha compiuto nuovi abusi la colpa non è della Chiesa – che Kiesle aveva abbandonato e che non aveva più nessun titolo per sorvegliarlo – ma delle autorità civili.
Come aver rifiutato una richiesta che un prete sospettato di pedofilia, il quale intendeva sposarsi, avanzava chiedendo un favore nel suo stesso interesse equivalesse a “proteggere il prete pedofilo” è qualcosa che forse dovrebbe spiegarci l’Associated Press.
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