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APPARIZIONI, VISIONI, RIVELAZIONI: LA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE FA CHIAREZZA
Le rivelazioni private non possono né migliorare, né completare la Rivelazione definitiva di Cristo, ma aiutano a viverla più pienamente in una determinata epoca storica
di Andrea Menegotto
 

Eventi mistici quali visioni, rivelazioni, apparizioni, locuzioni interiori costellano la vita della Chiesa e quella di molti santi. Tuttavia, soprattutto in epoca contemporanea, è innegabile un certo proliferare di misticismo, favorito nella sua diffusione e conoscenza – rispetto a qualche decennio fa – dalla globalizzazione e dall'ampia possibilità di viaggiare. Cosicché spesso sorgono in maniera spontanea, sulla scia di presunte apparizioni o rivelazioni divine, della Madonna, di angeli o santi, veri e propri fenomeni di culto e pellegrinaggi spontanei, che vanno al di là dei luoghi ufficiali riconosciuti dalla Chiesa (Lourdes, Fatima, altri santuari mariani...), nati questi ultimi a seguito di un'apparizione o rivelazione soprannaturale, che sono stati e ancora sono teatro di eventi straordinari quali guarigioni miracolose - ritenute inspiegabili dalla scienza - e conversioni.
Con frequenza, le Diocesi e la Curia Romana ricevono documentazione circa presunte rivelazioni e fatti soprannaturali di varia natura. In fondo, la domanda costante che interroga pastori, teologi, studiosi in genere e fedeli riguarda l'autenticità o meno dei vari fenomeni mistici. Oltretutto, entro la fine del corrente anno, la Commissione internazionale d'inchiesta sulle apparizioni mariane di Medjugorje - fenomeno notissimo e di fama mondiale, che annovera milioni di fedeli e pellegrini, ma anche alcuni accaniti detrattori - porterà a termine il proprio lavoro, che si concluderà con un pronunciamento che sarà sottoposto alla Congregazione per la Dottrina della Fede e poi direttamente a Papa Benedetto XVI.
Inoltre, la questione delle - vere o presunte - rivelazioni soprannaturali è stata anche fatta oggetto dell'attenzione dei Vescovi radunati nella XII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nell'ottobre 2008 e raccolta da Benedetto XVI, inserendola nell'orizzonte globale dell'economia della salvezza, in un importante passaggio dell'Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini del 30 settembre 2010 (cfr. n. 14).
In questo quadro, risulta di particolare rilievo e importanza la decisione da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede di rendere pubblico il documento dal titolo "Normae de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus". Il testo, per quanto risulti nei suoi contenuti di estrema attualità, ha ormai più di trent'anni: fu infatti approvato dal servo di Dio Papa Paolo VI [...] il 24 febbraio 1978 e conseguentemente emanato dal Dicastero vaticano il giorno seguente.
A quei tempi fu inviato alla sola conoscenza dei Vescovi, senza darne una pubblicazione diffusa, anche in considerazione del fatto che esso riguarda in primis i Pastori della Chiesa, chiamati in prima persona e direttamente – come vedremo – a discernere sui fenomeni mistici o pseudo-mistici. Tuttavia, in seguito, il documento è stato pubblicato in alcune opere specialistiche, tradotto in più lingue, ma non in traduzione ufficiale e autorizzata.
Essendo ormai i contenuti di pubblico dominio e certamente ritenendone utile la diffusione al vasto pubblico, lo scorso 29 aprile, la Sala Stampa della Santa Sede ha dato annuncio della pubblicazione ufficiale – a stampa e sul Web – e in più lingue (oltre all'originale latino: francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco e ungherese) del testo che in italiano porta il titolo di Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni e per l'occasione reca una Prefazione dell'attuale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, cardinale William Levada, datata 14 dicembre 2011.
Il Prefetto nella sua prefazione spiega: «È viva speranza di questa Congregazione che la pubblicazione ufficiale delle Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni potrà aiutare l'impegno dei Pastori della Chiesa cattolica nell'esigente compito di discernimento delle presunte apparizioni e rivelazioni, messaggi e locuzioni o, più in generale, fenomeni straordinari o di presunta origine soprannaturale. Nel contempo si auspica che il testo possa essere utile anche ai teologi ed agli esperti in questo ambito dell'esperienza viva della Chiesa, che oggi ha una certa importanza e necessita di una riflessione sempre più approfondita» (Prefazione, n. 4).
Le Norme sono un testo sintetico e schematico, ma contengono i criteri chiave ed essenziali per l'analisi di fenomeni mistici in questione. Si tratta di un vademecum o «procedura» da mettere in atto per «discernere la vera natura dei fatti», «... affinché la devozione suscitata tra i fedeli da fatti di questo genere possa manifestarsi nel rispetto della piena comunione con la Chiesa e portare frutti» (Nota preliminare, 2), sui quali appunto si attua il discernimento.
Diversamente da come spesso emerge dai mass-media, non è in prima battuta la Santa Sede, ma è sempre l'Ordinario, cioè il Vescovo competente per luogo che deve studiare il presunto fenomeno soprannaturale. In seguito, potrà intervenire la Conferenza episcopale regionale o nazionale «se l'Ordinario del luogo, fatta la propria parte, ricorre ad essa per discernere con più sicurezza sul fatto», oppure «se il fatto attiene già all'ambito nazionale o regionale, sempre comunque con il consenso previo dell'Ordinario del luogo» (III.2). L'intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede avviene quasi in seconda battuta, ovvero «può essere richiesto sia dall'Ordinario, fatta la propria parte, sia da un gruppo qualificato di fedeli. In questo secondo caso, si presterà attenzione a che il ricorso alla Sacra Congregazione non sia motivato da ragioni sospette (come, per esempio, la volontà di costringere l'Ordinario a modificare le proprie legittime decisioni, a ratificare qualche gruppo settario, ecc.)» (IV.1).
Per discernere circa l'autenticità di un fenomeno soprannaturale, le Norme offrono quindi «criteri positivi» e «criteri negativi» di carattere indicativo (cfr. I), volti a tutelare la fede del popolo da tendenze che, spesso passando mediante presunti messaggi divini o soprannaturali, di fatto contraddicono o si oppongono all'insegnamento ecclesiale. Dunque, una rigorosissima indagine sul fatto è indispensabile e fondamentale per garantirne la «certezza morale». Fattori fondamentali sono anche l'«equilibrio psichico» e le «qualità personali del soggetto o dei soggetti» coinvolti, una dottrina teologica emergente dalla presunta rivelazione esente da errori e «sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti» (I.A.b)
Gli elementi negativi sono invece considerati, oltre a errori manifesti, una evidente ricerca di lucro, atti immorali commessi dal soggetto o i suoi seguaci durante o in occasione dello stesso, malattie psichiche che possano avere esercitato un'influenza sul presunto fatto soprannaturale ed errori dottrinali (che spesso nelle presunte rivelazioni sono addirittura attribuiti a Dio o alla Madonna da parte dei "veggenti"), pur tenendo conto «della possibilità che il soggetto abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad un'autentica rivelazione soprannaturale, elementi puramente umani oppure qualche errore d'ordine naturale» (I.B.b).
Qualora, mediante l'applicazione dei criteri precisati, risulti che nulla si oppone ad un giudizio positivo («pro nunc nihil obstare»), l'autorità ecclesiastica competente – e quindi, in genere, il Vescovo locale –, pur continuando a vigilare sul fatto, potrà permettere manifestazioni pubbliche di devozione e culto, anche se tale permissione non rappresenta di per sé un'approvazione definitiva del carattere soprannaturale dell'evento da parte della Chiesa. Infatti, il giudizio riguardante la verità e l'effettiva soprannaturalità («de veritate et supernaturalitate») del fatto rappresenta solo la terza e finale tappa – che segue, appunto, l'indagine mediante l'applicazione dei criteri suesposti e l'autorizzazione di forme pubbliche di culto – «alla luce del tempo trascorso e dell'esperienza, con speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione» (Nota preliminare, 2.c).
Il tutto, naturalmente nella logica globale, già ben espressa dal Catechismo della Chiesa Cattolica, per cui il ruolo delle rivelazioni private non è quello di «migliorare» o «completare» la Rivelazione «definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica». Infatti, «La fede cristiana non può accettare "rivelazioni" che pretendono di superare o correggere la Rivelazione di cui Cristo è il compimento. È il caso di alcune religioni non cristiane ed anche di alcune recenti sette che si fondano su tali "rivelazioni" (n. 67).
Caso mai, «La rivelazione privata – scrive Benedetto XVI al n. 14 della Verbum Domini – è un aiuto per questa fede, e si manifesta come credibile proprio perché rimanda all'unica rivelazione pubblica. Per questo l'approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico (cfr 1 Tess 5,19-21) e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell'ora attuale; perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza».
D'altra parte, come scriveva san Giovanni della Croce (1540 o 1542-1591), che pure fu un grande mistico e maestro di mistica, tutt'altro che disprezzando le rivelazioni soprannaturali, ma cogliendone un senso solo nella Rivelazione per eccellenza, «Dal momento in cui ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva Parola, ci ha detto tutto in una sola volta in questa sola Parola e non ha più nulla da dire» (Salita al Monte Carmelo, II, 22).

Nota di BastaBugie: per leggere il testo integrale del documento della Congragazione della Dottrina della Fede, clicca qui sotto
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19780225_norme-apparizioni_it.html

 
Fonte: Il Quintuplo, 05/06/2012